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Fax, telefono ed email: comunicazioni elettroniche indesiderate



Nota legale sintetica
La vicenda è degna di nota in quanto ripropone il tema spinoso per le aziende di marketing della liceità della "prassi" di inviare fax per comunicazioni pubblicitarie, utilizzando i dati raccolti da elenchi categorici e liste pubbliche riferite a soggetti economici (quali, ad es., Pagine gialle, Pagine utili, Banche dati delle Camere di Commercio e Albi professionali), e trasmettendo agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 del Codice "contestualmente o successivamente" alla relativa comunicazione promozionale.

Di regola, in casi di questo genere, le aziende di marketing, nei cui confronti è stato avviato un procedimento amministrativo dinanzi al Garante su segnalazione, ricorso o reclamo degli interessati, tentano di difendere la suddetta prassi operativa sostenendo che il consenso espresso degli interessati non è necessario per il trattamento dei dati inerenti soggetti che svolgono attività economica e dei dati provenienti da elenchi pubblici.

Tale linea difensiva, però, è del tutto priva di fondamento normativo. In particolare, con riguardo al caso sopra descritto, il Garante ha affermato l'illegittimità del trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l'utilizzo del telefax per l'invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell'art. 130 del Codice (doc. web n. 1729175).

Infatti, l'articolo citato prevede per l'invio di messaggi mediante telefax il presupposto del consenso specifico dell'interessato che, peraltro, deve essere preceduto dall'informativa ex art. 13 del Codice relativa alle modalità e finalità del trattamento dei suoi dati personali.

Per tali ragioni, il Garante ha dunque vietato alla società resistente il trattamento dei dati dei soggetti destinatari dei fax indesiderati, riservandosi di attivare un autonomo procedimento per contestare le violazioni amministrative concernenti l'omesso rilascio dell'informativa e l'omessa acquisizione del consenso, fermo restando il diritto degli interessati di interpellare l'Autorità giudiziaria ordinaria per un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni da trattamento illecito di dati personali.


Fonte: ufficio consulenza Privacy Data Print Grafik

 

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