L'operazione di invio telematico comprende, obbligatoriamente, l'inserimento da parte del medico di alcuni dati: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale; eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia; codice di diagnosi, mediante l'utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi; data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia; modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Dopo l'invio del certificato all'INPS, il sistema informatico fornisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato da consegnare al lavoratore.
Qualora il medico sia impossibilitato a stampare la certificazione, comunica al lavoratore il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi.
Tale numerazione può essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell'INPS.
L'INPS rende poi disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, le funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite Pin.
Cosa devono sapere a questo punto le aziende?
I loro obblighi: i datori di lavoro devono presentare presso una sede INPS:
- un modulo di richiesta - compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante - con l'elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l'accesso agli attestati di malattia del personale;
- un modulo di richiesta individuale compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegato una fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
di Roberto Grementieri
Fonte: blog.pmi.it