L’articolo 2 del Decreto legislativo 175/2014 stabilisce che i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ogni anno le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai redditi assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo;
- ai redditi diversi
attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
Il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione:
- effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate, oppure
- effettuando invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece generate in proprio.
E’ disponibile la nuova release di MagoNet 3.11.3 che prevede tra le altre migliorie, anche l’adeguamento alla normativa sopradescritta relativa alla “Certificazione Unica”
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