Non si può sapere il nome del collega che ha fatto dichiarazioni contro il dipendente pubblico trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale. È vietato dal Codice della privacy che tutela la riservatezza, anche nel corso dei procedimenti disciplinari.
Lo ha stabilito il Consiglio di stato, sezione sesta, sentenza 895 del 9 febbraio 2011, respingendo il ricorso di una insegnante che pretendeva di vedere «in chiaro» in maniera integrale tutti gli atti del procedimento a suo danno per trasferimento disciplinare.
fonte: Italia Oggi - 25 febbraio 2011 - A. Ciccia