Dal prossimo anno gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie accoglieranno anche le prestazioni di servizi e dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica. Cambieranno inoltre le regole sulla frequenza di presentazione, con la soppressione della cadenza annuale.
Le novità non interesseranno gli elenchi riferiti a periodi precedenti al 2010.
Premessa
Gli artt. da 262 a 271 della Direttiva n. 2006/112/CE disciplinano, in ambito comunitario, la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
La citata disciplina è stata oggetto di modifiche a seguito dell'intervento normativo operato dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE la cui entrata in vigore è prevista a partire dall'1.1.2010.
Il completo recepimento di quanto stabilito dalla direttiva avverrà nell'ordinamento italiano mediante una serie di provvedimenti che sono in corso di discussione in Consiglio dei Ministri.
Modifiche in vigore dal 1.1.2010
La Direttiva n. 2008/117/CE sostituisce gli artt. 263, 264, par. 2, e 265, par. 2, della citata Direttiva n. 2006/112/CE.
Tale Direttiva ha lo scopo di ottimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità fiscali che operano nei vari Stati comunitari per limitare il fenomeno delle frodi IVA collegate alle operazioni intraUE.
A tal fine, per consentire alle citate Autorità una pronta verifica "incrociata" delle informazioni relative alle operazioni comunitarie, si è reso necessario ridurre i tempi di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Le modifiche portate dalla Direttiva n. 2008/117/CE possono essere così riassunte:
Le modifiche introdotte dalla direttiva NON riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009 e cioè:
Periodicità di presentazione
Il suddetto intervento normativo comunitario comporta, quindi, la modifica della periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle movimentazioni di beni che passa, come regola generale, dall'attuale cadenza trimestrale a quella mensile.
Tuttavia i singoli Stati membri possono derogare a tale regola generale.
La stessa Direttiva prevede infatti che, definendo specifiche condizioni, che gli operatori nazionali sono tenuti a rispettare: gli Stati membri hanno la facoltà di "fissare" una cadenza trimestrale di presentazione degli elenchi riepilogativi da effettuare entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Tale possibilità è limitata alle cessioni di importo non superiore a euro 100.000 fino al 2011 e a euro 50.000 dal 2012.
Per le prestazioni di servizi, indipendentemente dall'ammontare delle stesse, la periodicità di presentazione è sempre con cadenza trimestrale.
Secondo quanto diffuso da una nota dell'Agenzia delle Dogane le scadenze corrisponderanno a:
Ampliamento delle operazioni da indicare
La Direttiva 2008/8/CE, ha modificato anche le operazioni da indicare.
Infatti come visto precedentemente a partire dal 2010 per le prestazioni di servizi intercorrenti tra soggetti passivi d'imposta il luogo di effettuazione dell'operazione sarà individuato, di regola, nello Stato del committente.
La Direttiva 2008/8/CE ha, quindi, previsto:
Modalità di invio
Si fa presente che a decorrere dall'1.1.2010 l'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, sarà quella telematica.
L'adesione al servizio telematico dell'Agenzia delle Dogane è possibile da subito. Le istruzioni per comprendere a pieno come aderire al servizio e come accreditarsi al sistema sono disponibili sul sito www.agenziadogane.it.
Fonte: AgenziaDelleEntrate.it