Novità sui documenti di trasporto
Con decreto del 30/06/2009 n. 554, operativo a decorrere dal 19/07/2009, è stato stabilito il contenuto della scheda di trasporto e degli eventuali documenti equivalenti che devono accompagnare la merce quando trasportata a mezzo vettore. La scheda di trasporto dovrà essere compilata dal committente e conservata poi dal vettore a bordo del veicolo, per la durata del trasporto. Essa può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto se redatto in forma scritta, dal DDT o dalla CMR o da ogni altra documentazione equivalente dalla quale si possano desumere i dati di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto. La scheda ha, infatti, la funzione di individuare i dati relativi ai soggetti coinvolti nel contratto di trasporto merci (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), alla tipologia ed alla quantità della merce trasportata, nonché ai luoghi di carico e scarico della merce stessa.
La mancata, o erronea, compilazione della scheda di trasporto dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del committente, da 600 a 1800 euro. Poiché l'osservanza dell'obbligo di compilare la scheda di trasporto é a carico del committente, le sanzioni a carico del trasportatore sono più ridotte e vanno da Euro 40 a 160. E' però previsto anche il fermo amministrativo del veicolo, che potrà essere restituito solo dopo l'esibizione della idonea documentazione. Le sanzioni si applicano, oltre che ai trasporti effettuati in ambito nazionale, anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non portano a bordo, la documentazione equipollente. A parte i trasporti a collettame che, se di peso inferiore a 50 q.li sono esentati, questo provvedimento riguarda l'intero mondo delle imprese che si avvalgono di trasporti su strada.
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